IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 944/1981
 proposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in persona
 del Ministro dei trasporti, rappresentata  e  difesa  dall'avvocatura
 dello Stato e domiciliata presso gli uffici della stessa in Roma, via
 dei Portoghesi, 12, contro:
      1)  il  comune  di Merano, in persona del sindaco, autorizzato a
 stare in  giudizio  con  deliberazione  26  novembre  1981,  n.  242,
 rappresentato e difeso dagli avvocati Elmar Fasolt ed Ettore Prosperi
 e domiciliato presso il secondo in Roma, via Panisperna, 104;
      2)  la  provincia  di  Bolzano,  in persona del presidente della
 giunta provinciale, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione
 23 novembre 1981, n.  6692,  della  giunta  stessa,  rappresentata  e
 difesa  dall'avv.  Giuseppe Guarino e domiciliata presso lo stesso in
 Roma, piazza Borghese, 3;  per  l'annullamento  del  provvedimento  8
 settembre  1981,  n.  13330,  con  il  quale  il sindaco di Merano ha
 rifiutato la concessione edilizia per la costruzione di opere  civili
 a servizio della locale stazione ferroviaria;
    Visto  il  ricorso,  notificato  l'11  e  il  12  novembre  1981 e
 depositato il 27 novembre 1991;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  del  comune  di  Merano,
 effettuato il 26 marzo 1982 mediante deposito di procura alle liti;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della  provincia di
 Bolzano, effettuato il 30 dicembre 1981 mediante deposito di  procura
 alle liti;
    Viste le memorie prodotte, il 30 ottobre 1991 dal comune di Merano
 nonche'  il  4 novembre 1991 e il 14 febbraio 1994 dalla provincia di
 Bolzano;
    Vista la propria decisione 13 dicembre 1991-21  gennaio  1992,  n.
 58, con la quale sono state chieste informazioni alla ricorrente e al
 comune di Merano;
    Vista la nota 21 aprile 1992, n. 12954, con la quale il sindaco di
 Merano ha fornito le informazioni richieste;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla pubblica udienza del 25 febbraio 1994 la relazione del
 consigliere Carmine Volpe  e  uditi,  altresi',  l'avv.  dello  Stato
 Sernicola  per  la  ricorrente,  l'avv.  E. Prosperi per il comune di
 Merano e l'avv. Panunzio, su delega  dell'avv.  G.  Guarino,  per  la
 provincia di Bolzano;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    La  societa'  di fatto "Tornago Michele e Ferruccio", esercente il
 servizio di ristorazione nella stazione ferroviaria  di  Merano,  con
 domanda  presentata  il  1›  ottobre 1980, chiese al comune di Merano
 l'autorizzazione ad  apportare,  ai  locali  destinati  all'esercizio
 della  ristorazione  all'interno  della  stazione ferroviaria, alcune
 modificazioni, consistenti nell'ampliamento mediante la realizzazione
 di una veranda e di una ringhiera sotto la pensilina,  dal  lato  dei
 binari,  secondo  un progetto che aveva ottenuto l'approvazione della
 direzione compartimentale di Verona. Alla domanda era allegato l'atto
 di approvazione.
    Il sindaco di Merano,  con  provvedimento  8  settembre  1981,  n.
 13330/KN/FA/1369,  indirizzato  all'Azienda  autonoma  delle ferrovie
 dello Stato, respinse la  domanda,  avvertendo  che  il  progetto  di
 ampliamento   della  sala  del  ristorante  sarebbe  stato  preso  in
 considerazione solo nell'ambito di una piu' generale ristrutturazione
 della stazione,  che  prevedesse  una  nuova  sala  d'attesa  per  il
 pubblico  (in  sostituzione  di  quella soppressa) e una sistemazione
 decente dei servizi igienici per il pubblico.
    L'azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  ha  impugnato,
 chiedendone   l'annullamento,  il  provvedimento  anzidetto,  nonche'
 l'art. 13 del regolamento  di  esecuzione  delle  leggi  urbanistiche
 provinciali   approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
 provinciale di Bolzano 21 luglio 1981, n. 26, il quale cosi' dispone:
 "Le opere statali da eseguirsi su terreni demaniali sono  autorizzate
 dal  sindaco d'intesa con l'assessore all'urbanistica provinciale, il
 quale in sede di  accertamento  dell'effettiva  corrispondenza  delle
 opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
 edilizi   sente   il  ministero  dei  lavori  pubblici".  A  sostegno
 dell'impugnazione adduce i seguenti motivi:
      1)  incompetenza,  in  quanto,  per  le  opere  compiute   dalle
 amministrazioni  statali  sul  proprio demanio, i poteri di controllo
 dell'attivita' edilizia non spettano al sindaco;
      2) violazione degli artt. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
 e 10 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, ed eccesso di  potere:  per
 le  opere ferroviarie non occorre concessione edilizia e il controllo
 della loro conformita' alle  prescrizioni  delle  norme  urbanistiche
 spetta all'azienda delle ferrovie dello Stato e non al sindaco.
    La  ricorrente,  nel formulare i motivi di impugnazione, eccepisce
 altresi' l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni di  legge
 provinciale  di  Bolzano  che  attribuiscono  al sindaco il potere di
 concessione edilizia per le opere pubbliche statali; in  particolare,
 dell'art.  24, secondo conma, del testo unico delle leggi provinciali
 sull'ordinamento urbanistico, approvato con  decreto  del  presidente
 della  giunta  provinciale  di  Bolzano  23 giugno 1970, n. 20, delle
 corrispondenti disposizioni delle precedenti leggi,  che  sono  state
 raccolte  nel  testo  unico,  e  delle  successive  leggi  che  hanno
 sostituito, nel testo dell'art. 24  del  testo  unico  del  1970,  la
 parola "licenza" con la parola "concessione".
    Si  e'  costituito  in  giudizio, in vista della discussione della
 causa fissata per il 15 novembre 1991, il comune di Merano, il  quale
 ha svolto i seguenti argomenti difensivi:
      1)  infondatezza della questione di legittimita' costituzionale,
 poiche' la disposizione di legge provinciale denunciata non esula dai
 limiti assegnati alla legge provinciale  dall'art.  8  dello  statuto
 emanato  con  decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
 n. 670;
      2)  irrilevanza  della questione di legittimita' costituzionale,
 poiche'  i  poteri  di  controllo  di  conformita'   alla   normativa
 urbanistica,  previsti  dalla  legislazione  generale  indicata dalla
 ricorrente, si riferiscono alle  opere  su  demanio  statale,  mentre
 l'opera   in   questione  riguardava  la  stazione  ferroviaria,  che
 appartiene al patrimonio e non al demanio dello Stato;
      3) la domanda di autorizzazione alla realizzazione  delle  opere
 edilizie era stata presentata dal privato concessionario del servizio
 di  ristorazione  all'interno  della stazione ferroviaria, e pertanto
 non si  trattava  di  costruzione  da  compiere  dall'amministrazione
 statale.
    Anche  la  provincia  di  Bolzano  si  e'  costituita  in giudizio
 eccependo  l'inammissibilita'  dell'impugnazione,  in  quanto  l'atto
 impugnato   non  sarebbe  un  diniego  di  concessione  edilizia,  ma
 semplicemente un atto interlocutorio. A sostegno di  questa  tesi  la
 difesa  dell'amministrazione provinciale ha sottolineato il fatto che
 il compartimento ferroviario di
 Verona, con nota 28 gennaio 1982, n.  CT.12.69.17.Ps.82  dell'ufficio
 commerciale   e   del   traffico,   nel   fornire  assicurazioni  sul
 mantenimento della sala d'aspetto e spiegazioni sulle condizioni  dei
 servizi  igienici, aveva dichiarato di rimanere "in attesa di cortese
 risposta in  merito  all'approvazione  del  progetto  riguardante  la
 ristrutturazione del Caffe' Ristoratore".
    La  sezione, con la decisione istruttoria indicata in epigrafe, ha
 chiesto informazioni per  conoscere  se,  dopo  la  proposizione  del
 ricorso,  vi  fosse stata attivita' amministrativa volta a consentire
 la realizzazione, d'intesa tra l'azienda e il comune,  dell'opera  in
 questione.   Il  comune  di  Merano,  con  nota  21  aprile  1992  n.
 12954/FR/oe, ha comunicato che la veranda e  la  ringhiera  non  sono
 state   realizzate,  e  che  "il  provvedimento  com.le  (diniego  di
 costruzione), impugnato dalle FF.SS. non ha avuto nessun seguito".
    Con  ulteriore  memoria,  depositata  il  14  febbraio  1994,   la
 provincia  di  Bolzano  ha insistito sulle proprie difese. La stessa,
 inoltre, ha rilevato che, per effetto della  "privatizzazione"  della
 ricorrente  avvenuta  a  seguito  della sua recente trasformazione in
 S.p.a., la normativa richiamata nel gravame non si applicherebbe piu'
 alle opere di cui trattasi. Di qui la  sopravvenuta  inammissibilita'
 delle censure svolte nel ricorso.
                             D I R I T T O
    La   sezione,   sulle   eccezioni   preliminari   proposte   dalle
 amministrazioni  resistenti,  osserva  in  primo  luogo  che   l'atto
 impugnato  va  qualificato  come diniego di concessione edilizia, sia
 per il suo tenore testuale ("Il sindaco  ..  sentita  la  commissione
 consultiva  edilizia  ..  comunica  che il progetto viene respinto ..
 Tanto si comunica a tutti gli effetti di legge ed in  particolare  ai
 sensi  dell'art.  24  del  t.u.  sulle leggi urbanistiche provinciali
 .."), sia perche' risulta, dalla nota del 21 aprile 1992  del  comune
 di  Merano,  che l'autorita' emanante ha inteso negare la concessione
 di costruzione.
    In secondo luogo si osserva che l'opera progettata, consistente in
 una modificazione edilizia della stazione, e'  un'opera  ferroviaria,
 come  tale di competenza dell'amministrazione ferroviaria, perche' la
 stazione  costituisce  ed   e'   sempre   stata   considerata   dalla
 legislazione  come  "dipendenza" o "pertinenza" della ferrovia e come
 opera pubblica, e non hanno importanza ne' il fatto  che  nei  locali
 interessati  alla  modificazione  si  svolgesse  un servizio affidato
 dalle ferrovie in concessione a  un  privato,  ne'  che  quest'ultimo
 abbia  sottoscritto  la domanda di concessione. Il concessionario del
 servizio di ristorazione, infatti, nella  domanda  ha  specificato  e
 documentato  di  avere  il consenso dell'azienda delle ferrovie, e il
 comune  ha  considerato  la   domanda   come   proposta   per   conto
 dell'amministrazione  ferroviaria titolare dell'immobile, tant'e' che
 il provvedimento di diniego e' stato  indirizzato  all'azienda  delle
 ferrovie e non al concessionario del servizio di ristorazione.
    Non  e'  rilevante neppure la questione se la stazione ferroviaria
 sia un bene patrimoniale o demaniale. La  questione  di  legittimita'
 costituzionale  sollevata  dalla  ricorrente,  di  cui  si dira' piu'
 avanti, riguarda infatti  l'art.  24  del  testo  unico  delle  leggi
 provinciali  sull'ordinamento  urbanistico, approvato con decreto del
 presidente della  giunta  provinciale  di  Bolzano,  il  quale  cosi'
 dispone:  "(1)  Chiunque  intenda eseguire nuove costruzioni edilizie
 ovvero  ampliare  quelle  esistenti  o  modificare  la  struttura   o
 l'aspetto,  deve  chiedere apposita concessione al comune. (2) .. Per
 le opere da eseguirsi sui terreni demaniali, ad eccezione delle opere
 destinate  alla  difesa  nazionale,  e'  pure  richiesta  la  licenza
 edilizia".
    La   norma  esonera  dalla  concessione  edilizia  solo  le  opere
 pubbliche militari su terreno demaniale, e  per  conseguenza  include
 nell'obbligo  di  concessione  tutte le altre opere pubbliche statali
 e/o di interesse nazionale, indipendentemente  dal  regime  giuridico
 della  proprieta'  del  suolo  su  cui  esse  debbono  sorgere,  e la
 questione di legittimita' costituzionale sollevata  dalla  ricorrente
 riguarda,  non  gia'  il  fatto  che  la  norma  preveda l'obbligo di
 concessione per interventi edilizi su immobile demaniale,  bensi'  il
 fatto che essa preveda l'obbligo di concessione edilizia per un'opera
 pubblica  di  interesse  nazionale.  L'art.  13  del  regolamento  di
 esecuzione della legge urbanistica  provinciale,  che  per  le  opere
 statali  demaniali  (non  militari)  prevede  pur  sempre  il  potere
 autorizzatorio del sindaco e vi aggiunge l'intesa  con  un  assessore
 provinciale, non sposta la questione.
    La   presunta   sopravvenuta  inammissibilita'  delle  censure  di
 ricorso, invocata da ultimo dalla difesa della provincia di Bolzano a
 causa della non applicabilita'  alle  opere  di  cui  trattasi  della
 normativa  richiamata  per  effetto  della  recente "privatizzazione"
 della ricorrente avvenuta  a  seguito  della  sua  trasformazione  in
 S.p.a.,   non   sussiste.   La   sezione,  infatti,  ritiene  che  la
 legittimita' dell'atto impugnato,  anche  relativamente  alla  natura
 giuridica  delle  opere  da  farsi  rispetto  alla qualificazione del
 soggetto esecutore, vada valutata con riferimento alla  normativa  in
 vigore   al   momento   della  sua  emanazione.  Inoltre,  l'avvenuta
 "privatizzazione" del soggetto ricorrente non ha certo  fatto  venire
 meno  il  carattere  di  opere pubbliche di interesse nazionale degli
 interventi di cui trattasi.
    La questione e' rilevante, poiche' i motivi di  ricorso  attengono
 unicamente  alla  carenza del potere concessorio edilizio del sindaco
 in ordine alle opere pubbliche statali e/o di interesse nazionale,  e
 presuppongono  l'illegittimita'  costituzionale della disposizione di
 legge provinciale che, viceversa, attribuisce al sindaco quel potere.
    Va  poi  osservato  che  la  ricorrente  ha  omesso di indicare la
 disposizione costituzionale  che  assume  violata,  che  peraltro  le
 amministrazioni resistenti non hanno avuto difficolta' ad individuare
 nell'art. 8 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.
 In mancanza dell'indicazione della disposizione costituzionale che si
 assume  violata - indicazione che costituisce requisito per la valida
 proposizione dell'eccezione di legittimita' costituzionale  ai  sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la sezione fa propria
 la  questione,  che non appare manifestamente infondata, e la solleva
 d'ufficio.
    Venendo infine alla questione,  si  osserva  che  la  legislazione
 urbanistico-edilizia  ha  sempre escluso il potere autorizzatorio del
 comune in ordine  alle  opere  pubbliche  statali  e/o  di  interesse
 nazionale,  e  piu'  in  generale,  per le opere pubbliche. L'art. 29
 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150  disponeva:  "Compete
 al  Ministro  dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi
 da amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni
 del  piano  regolatore  e  del  regolamento  edilizio   vigenti   nel
 territorio   comunale   in   cui  esse  ricadono.  A  tale  scopo  le
 amministrazioni interessate sono tenute a comunicare  preventivamente
 i  progetti  al  ministero dei lavori pubblici", e la disposizione e'
 sempre stata intesa nel senso che viene meno, insieme con  il  potere
 di  accertamento di conformita', il potere autorizzatorio del comune.
 La successiva legislazione ha invece previsto, per  la  verificazione
 di conformita' agli strumenti urbanistici, procedimenti di intesa tra
 l'autorita', competente per l'opera pubblica, e il comune, e indicato
 l'autorita'  competente  a  decidere  in  caso  di mancata intesa. La
 procedura e' stata prevista, in via generale per le opere  statali  e
 per le opere pubbliche di interesse statale, dall'art. 81 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, ed e'
 variamente ripetuta nella legislazione dei singoli settori nei  quali
 si richiedono opere pubbliche. In particolare, per quanto riguarda le
 opere  ferroviarie,  l'art.  10  della legge 12 febbraio 1981, n. 17,
 contenente  "Finanziamento   per   l'esecuzione   di   un   programma
 integrativo   di   interventi   di  riclassamento,  potenziamento  ed
 ammodernamento delle linee, dei mezzi  e  degli  impianti  e  per  il
 proseguimento  del  programma  di  ammodernamento e potenziamento del
 parco del materiale rotabile della  rete  ferroviaria  dello  Stato",
 stabilisce:   "Per   le  opere  da  eseguirsi  a  cura  o  per  conto
 dell'Azienda autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato,  l'accertamento
 delle   conformita'   alle  prescrizioni  delle  norme  e  dei  piani
 urbanistici e dei programmi  edilizi,  nonche'  la  progettazione  di
 massima  delle opere, sono fatti dalla stessa Azienda d'intesa con le
 regioni interessate, che  devono  sentire  preventivamente  gli  enti
 locali  nel  cui  territorio sono previsti gli interventi". Analoga e
 piu' completa procedura, anche sostitutiva dell'intesa,  e'  prevista
 dall'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente
 "Ferrovie  dello  Stato", per le opere ferroviarie comprese nel piano
 generale dei trasporti.
    La suddetta normativa e' espressione  di  due  distinti  principi.
 L'uno  e'  che anche le opere pubbliche, che comportino modificazione
 del territorio, debbono inserirsi armonicamente nello stesso  secondo
 le  previsioni urbanistiche. In relazione a questa finalita' le leggi
 prevedono  il  coordinamento  tra  il progetto di opera pubblica e la
 pianificazione territoriale, anche quando l'opera sia  di  competenza
 del  comune  (vedasi,  come  norma  generale,  l'art. 1 della legge 3
 gennaio 1978, n. 1). L'altro e' che l'ordinario potere decisorio  del
 comune  in materia edilizia, che sottende il controllo di conformita'
 dei manufatti alla normativa urbanistica, e  che  si  estrinseca  nel
 rilascio  di  concessioni  edilizie,  viene  meno quando si tratti di
 opere pubbliche di competenza di altra amministrazione  o  autorita',
 ed   e'   sostituito   dal   potere   decisorio,   o  della  medesima
 amninistrazione competente per l'opera, ovvero di un'autorita' terza.
 Questo secondo principio normativo, a sua volta, e' espressione di un
 piu'  generale  principio  dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato,
 connaturale  alla  stessa  organizzazione  di  una comunita' statale,
 secondo cui l'autorita' preposta a una funzione deve avere  i  poteri
 occorrenti  per  esercitarli,  ovvero  che  i  poteri  occorrenti per
 esercitare una funzione debbono appartenere alla  medesima  autorita'
 che  della funzione e' titolare. Sotto questo profilo, ogni volta che
 le pubbliche funzioni comportino la  realizzazione  di  un  manufatto
 edilizio,   necessariamente  ricadente  nel  territorio  di  un  ente
 territoriale, debbono venir  meno  gli  ordinari  poteri  di  governo
 urbanistico-edilizio dell'ente territoriale.
    La  legislazione,  come  risulta particolarmente dal confronto tra
 l'art. 29 della legge n. 1150  del  1942  e  l'art.  81  del  decreto
 legislativo  n.  616  del  1977,  e'  passata,  in  proposito, da una
 procedura di pura e semplice sostituzione del potere del ministro  al
 potere  del  comune,  ad  una procedura di partecipazione del comune,
 diretta a raggiungere possibilmente l'intesa. Ma non  sembra  che  si
 possa giungere a rovesciare la procedura di autoritaria sostituzione,
 prevista  dalla  legge  del  1942, attribuendo al comune il potere di
 condizionare, mediante la decisione sulla  concessione  edilizia  per
 l'opera  pubblica,  le  funzioni  e  le  decisioni spettanti ad altra
 autorita'.
    Nel caso di specie, che il potere concessorio del comune in ordine
 alle opere pubbliche non di sua competenza venga,  in  definitiva,  a
 significare  una  sostituzione  del comune nelle funzioni di un'altra
 amministrazione, risulta in modo emblematico dallo stesso tenore  del
 provvedimento  impugnato,  con il quale il comune di Merano, mediante
 il diniego di concessione, ha impartito  alle  Ferrovie  prescrizioni
 sulla    modalita'    di   prestazione   del   servizio   ferroviario
 ("L'ampliamento  della  sala  ristorante  sara'  solo  esaminato  nel
 contesto  di  una  generale  ristrutturazione  interna della stazione
 FF.SS. di Merano che dovra'  prevedere  tra  l'altro  la  nuova  sala
 d'attesa ..").
    Il  principio  di  cui  si e' detto, vale a dire che non spetta al
 comune il potere concessorio edilizio in ordine alle opere  pubbliche
 di competenza dell'autorita' statale e/o di interesse nazionale (vuoi
 che  si  tratti della realizzazione di un'opera pubblica, vuoi che si
 tratti di modesti interventi edilizi su di un'opera gia'  esistente),
 sembra   dunque  da  classificare  tra  i  principi  dell'ordinamento
 giuridico dello Stato, richiamati dall'art. 8 (attraverso  il  rinvio
 da  parte  di  quest'ultimo  all'art. 4) dello statuto speciale della
 regione Trentino-Alto Adige, in  armonia  con  i  quali  deve  essere
 esercitata  la potesta' delle province di Trento e Bolzano di emanare
 norme legislative in materia urbanistica.
    L'art.  24, secondo comma, del testo unico delle leggi provinciali
 sull'ordinamento  urbanistico  della  provincia   di   Bolzano,   che
 sottopone  a regime di concessione edilizia le opere pubbliche, anche
 di competenza e/o di interesse nazionale, con la sola eccezione delle
 opere di difesa nazionale su terreni demaniali, non appare in armonia
 con il suddetto principio dell'ordinamento giuridico dello Stato. Del
 resto, l'eccezione contenuta nella disposizione, relativa alle  opere
 militari,  sembra  rivelare  un errore di prospettiva con il quale e'
 stata  disciplinata  la  materia.  Pare  cioe'  che  il   legislatore
 provinciale abbia esonerato o meno da concessione le opere pubbliche,
 a  seconda  di  un  proprio  giudizio  sull'importanza dell'interesse
 nazionale allo svolgimento  delle  diverse  funzioni;  viceversa,  il
 giudizio  di  interesse  nazionale (o, piu' in genere, sovracomunale)
 allo svolgimento di una funzione e alla realizzazione delle  relative
 opere e' insito nel fatto che la legge riserva la funzione allo Stato
 o  ad  altro ente strumentale nazionale, sicche' non sembra legittimo
 ne' logico distinguere opera da opera a  seconda  della  funzione,  e
 sottoporre a concessione edilizia l'una ed esonerarne l'altra.
    La   disposizione   della  quale  va  sollevata  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale   va   identificata    nella    seconda
 proposizione  del  secondo comma del citato art. 24, cadendo la quale
 si applicherebbero le norme e i principi sopra indicati,  in  materia
 di  opere  pubbliche non comunali. La questione, cosi' identificata e
 specificata in relazione al testo legislativo, comprende in se', come
 questioni via via subordinate, le piu' specifiche  ipotesi  normative
 ricavabili  dal  testo  denunciato,  relative  alle opere d'interesse
 nazionale, ovvero alle opere ferroviarie.